Beneficiari
L’anticipazione prevista per le nuove integrazioni salariali ex Covid-19 spetta:
L’anticipazione
L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite un’apertura di credito in conto corrente:
Pertanto, nel caso in cui il numero di settimane indicate nella pagina 1 del modulo di richiesta (cfr. allegati 4 e 5 nei sub-allegati A1 e B1) risulti inferiore a 9, occorrerà rideterminare l’ammontare del credito da concedere. Ad esempio, nel caso in cui il richiedente indichi 5 settimane, l’ammontare concedibile ammonterebbe ad euro 777,78 come nella formula sotto rappresentata (in caso di importi frazionati si arrotondi ai 50,00 euro superiori).
(1.400 /9) X 5 = 777,78
Si precisa che il rispetto dei requisiti formali in capo al richiedente non dà comunque diritto all’ottenimento della linea di credito, che resta nella libera valutazione della Banca secondo gli ordinari criteri di concessione.
L’apertura di credito può essere accordata al conto ordinario del cliente ove è canalizzato lo stipendio senza necessità di aprire un nuovo rapporto.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale che avrà effetto solutorio del debito maturato. Pertanto, in caso di accredito antecedente la scadenza della linea di credito, la stessa dovrà essere contestualmente revocata.
Modalità di richiesta
Al fine poter accedere alla facilitazione creditizia la Convenzione ha definito specifici moduli di richiesta in funzione della tipologia del trattamento di integrazione:
Sub allegati A1 e B1
Il sub allegato 1 corrisponde alla richiesta di credito sottoposta alla Banca.
In tale modulo, oltre ai dati anagrafici, il lavoratore dovrà compilare il campo dove indicare il numero di settimane per le quali beneficerà dell’integrazione salariale, determinante per calcolare l’ammontare della concessione creditizia.
Si precisa che tale sub allegato:
Sub allegati A2 e B2
Con questo sub allegato il cliente, oltre ad assumersi la responsabilità per le dichiarazioni fornite alla Banca,:
Anche detto sub allegato deve essere sottoscritto dal datore di lavoro, con conseguente perfezionamento della cessione del credito anche nei confronti di quest’ultimo (salvo le facilitazioni formali di cui al paragrafo Perfezionamento).
Sub allegati A3 e B3
Con questo sub allegato il lavoratore dipendente comunica all’INPS e al proprio datore di lavoro – e per conoscenza alla Banca – la domiciliazione irrevocabile sul conto corrente beneficato dalla concessione creditizia di
Inoltre, con tale modulo la Banca è autorizzata a chiedere ad INPS e datore di lavoro documenti o comunicazioni relativi a stipendio, posizione lavorativa e trattamento di integrazione salariale.
Sub allegati A4 e B4
L’ultimo sub allegato non è altro che l’elenco di tutti i documenti previsti dalla Convenzione che il lavoratore dipendente deve fornire alla Banca – e la Banca deve verificare di ricevere – per ottenere la facilitazione creditizia.
Estensione Convenzione 30.03.2020
A integrazione di quanto dinanzi descritto, la Convenzione 30.03.2020 ha invitato le banche aderenti ad estendere l’intervento fiduciario anche a supporto dell’anticipazione
Si è quindi proceduto, in particolare, ad integrare la precedente modulistica (allegato 7), di fatto prevedendo l’opzione da selezionare a cura del richiedente, tra CIG non a zero ore e assegno del Fondo Integrazione Salariale.
1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Perfezionamento
La convenzione invita le banche a favorire il ricorso a modalità operative telematiche al fine di limitare l’accesso fisico presso le Filiali.
Per tale motivo si stabilisce quanto segue:
Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda al relativo foglio informativo cliccando nel link ed entrando nella sezione “APERTURE DI CREDITO NON MCD”